INPS con la  pdf Nota n. 1750 del 27 maggio 2026(93 KB) fornisce ai medici certificatori e ai loro assistiti istruzioni operative per l’avvio del procedimento di riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l’accesso alle prestazioni di invalidità civile da parte di soggetti di età pari o superiore a 70 anni, facendo seguito al messaggio n. 1377 del 23 aprile 2026 con il quale sono state illustrate le novità introdotte dall’articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, che ha modificato l’articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

La citata modifica normativa prevede che, in attesa dell’entrata in vigore della riforma sulle politiche in favore delle persone anziane, per i soggetti di età pari o superiore a 70 anni affetti da patologie croniche e ingravescenti di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 29/2024, l’accertamento della condizione di disabilità deve seguire la procedura valutativa previgente alla riforma della disabilità di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, anche nei territori interessati dalla sperimentazione della riforma della disabilità.

Al riguardo, a seguito delle modifiche introdotte al citato articolo 27 del decreto legislativo n. 29/2024, dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 (c.d. decreto Milleproroghe 2026) la fase sperimentale della riforma sulle politiche in favore delle persone anziane è stata rinviata al 1° gennaio 2027 e la successiva entrata a regime su tutto il territorio nazionale al 1° gennaio 2028.

Si evidenzia che le istruzioni in argomento, come di seguito dettagliate, saranno operative a partire dal 1° giugno 2026.

1. Istruzioni operative per il medico certificatore

A seguito dell’inserimento, nel servizio di compilazione del certificato medico introduttivo, del codice fiscale dell’assistito, il sistema determina automaticamente se, alla data di presentazione del relativo certificato, l’assistito possiede un’età pari o superiore a 70 anni.

In caso di esito positivo, qualora il medesimo assistito sia residente o domiciliato in una delle province coinvolte dalla sperimentazione della riforma della disabilità, il sistema richiede la compilazione dei seguenti due nuovi campi obbligatori, attraverso i quali il medico certificatore attesta la sussistenza o meno, di una o di entrambe le seguenti condizioni:

  1. persona affetta da almeno una patologia cronica;
  2. persona con condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell'età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l'invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari.

Se il medico certificatore seleziona la voce “SI” sia per la condizione a) che per la condizione b), il sistema instrada il medesimo alla compilazione del “vecchio” certificato medico introduttivo, mostrando un messaggio che lo sollecita ad avvisare il suo assistito della necessità di abbinare al certificato la domanda amministrativa.

Diversamente, se il medico certificatore seleziona la voce “NO” per una o per entrambe le condizioni, il sistema instrada il medesimo alla compilazione del “nuovo” certificato medico introduttivo che avvia la valutazione di base ai sensi del decreto legislativo n. 62/2024.

Si precisa, inoltre, che nei territori non interessati dalla sperimentazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla riforma della disabilità per tutti i richiedenti l’accertamento sanitario, indipendentemente dall’età posseduta dagli stessi.

Inoltre, al fine di fornire supporto ai medici certificatori si allega al presente messaggio il pdf Tutorial per la compilazione del certificato medico introduttivo D.Lgs. 62/2024(544 KB) .

2. Istruzioni operative per l’invio della domanda amministrativa

Nel caso in cui il medico certificatore abbia valutato la presenza di entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) indicate nel precedente paragrafo le domande di accertamento sanitario devono essere gestite secondo le indicazioni in uso precedentemente all’avvio della sperimentazione della riforma della disabilità.

Il richiedente, pertanto, deve abbinare il certificato medico introduttivo alla domanda amministrativa per l’accertamento sanitario dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e condizione di disabilità di cui alla legge n. 104/1992.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dal rilascio del certificato medico introduttivo accedendo alla procedura on-line disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto: 

  • dall’interessato, dal suo delegato o autorizzato (tutore, amministratore di sostegno, esercente la potestà parentale, ecc.) con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, o CNS); 
  • dagli Istituti di patronato;
  • dalle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).

Invece, nel caso in cui il medico certificatore abbia valutato la presenza di una sola o nessuna tra le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, il certificato medico introduttivo rappresenta l’unica procedura per la presentazione dell’istanza volta all’accertamento della disabilità, che non deve essere più completata con l’invio della domanda amministrativa (cfr. l’art. 8 del decreto legislativo n. 62/2024).

Per ulteriori dettagli relativi all’iter procedurale di riconoscimento delle fasi sanitaria e concessoria dell’invalidità civile previgente al decreto legislativo n. 62/2024, si rinvia alla circolare n. 42 del 17 febbraio 2025.