La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla normativa (D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68).
Rispetto alla Posta Elettronica ordinaria, il servizio PEC presenta delle caratteristiche aggiuntive che forniscono agli utenti la certezza a valore legale dell'invio e della consegna (o mancata consegna) delle e-mail al destinatario:
- stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione;
- grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibile nessun tipo di modifica nè al messaggio nè agli eventuali allegati.
La Posta Elettronica Certificata garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio. Il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute" che il messaggio:
1) é stato spedito
2) è stato consegnato (o NON è stato consegnato)
3) non è stato alterato
In ogni avviso inviato dai gestori è inserito anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Nel caso in cui il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consentirà la riproduzione delle ricevute stesse con lo stesso valore giuridico.
Come è noto, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti tutti gli "iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Sato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data in vigore del decreto" (D.L. 29 novembre 2008, n. 185 come modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e succ. dall'art. 27, comma 2, del D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135).
L'art. 37 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" dispone tra l'altro che "il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio".
INI-PEC è l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, per ricercare la PEC di tutti i professionisti iscritti all'Albo, indice che viene puntualmente aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge.
L'OMCeO di Asti ha sottoscritto una convenzione come Partner con la società Aruba Spa che consente di fornire gratuitamente, su specifica richiesta e disposizione dell'iscritto, una casella PEC che verrà rinnovata automaticamente alla scadenza annuale a spese dell'Ordine stesso.
Per aderire è necessario compilare, firmare e restituire alla Segreteria dell'Ordine all'indirizzo mail
Al ricevimento degli stessi, la Segreteria procederà con l'attivazione della casella di Posta Elettronica Certificata e comunicherà all'iscritto le credenziali di accesso e le modalità di utilizzo.